Copia Esposto del Comitato “Salviamo via Colombo” di Roseto degli Abruzzi

(inviato a Comune Roseto, ASL Teramo, Prefettura Teramo, Questura Teramo, ARTA Abruzzo)

Esposto per “Comitato Salviamo viale Colombo”, in persona del legale rappresentante, dott.ssa Ester Pasqualoni, con sede in Roseto degli Abruzzi, elettivamente domiciliato in Piazza Garibaldi n. 46 in Teramo, presso e nello studio dell’avv. Massimo Di Giacomantonio (DGCMSM75S20L103- massimo.digiacomantonio@pec-avvocatiteramo.it-fax 0861190787), che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce al presente atto;

p r e m e s s o

– Che il Comune di Roseto, tramite delibera di Giunta n.133 del 3.12.2015, ha approvato il progetto esecutivo, predisposto dai tecnici incaricati, Arch. Dante Massari e Arch. Umberto Valentini, recante ad oggetto la realizzazione dei lavori di sistemazione dei marciapiedi di Viale Colombo;

– Che tali lavori, secondo quanto previsto nel menzionato progetto, comporterebbe l’abbattimento di molteplici alberi ad alto fusto presenti lungo l’intero viale;

– Che, invero, la soppressione di tali alberi determinerebbe pregiudizio per la salute dei cittadini, per l’ambiente e per l’economia locale;

– Che il patrimonio verde cittadino rappresenta una componente di primaria importanza dell’ambiente urbano, per le molteplici funzioni che esso svolge, da quelle estetico-ornamentali, climatiche-ecologiche, urbanistiche, sino a quelle sociali e di miglioramento della qualità urbana;

– Che, infatti, gli aggregati urbani con maggiore qualità di verde assicurano condizioni di vita migliori, anche in relazione alla capacità di assorbimento delle emissioni nocive per la salute umana, contribuendo ad una minore spesa pubblica (sanitaria e sociale);

– Che, oggi, l’inquinamento dell’aria è riconosciuto a livello internazionale dall’Agenzia per la ricerca sul cancro (IARC) dell’ONU, come causa diretta di questa malattia;

– Cha, in effetti, le ricerche scientifiche dimostrano come un singolo albero sia in grado di fornire, nelle immediate vicinanze, abbastanza ossigeno per 10 persone e di assorbire, a seconda delle dimensioni, da 7 a 12 kg di emissioni di CO2 all’anno;

– Che gli alberi riducono l’inquinamento acustico, consentendo un risparmio fino al 10% di consumo energetico, nonché sono in grado di intercettare polveri e rumori, emettendo ossigeno e soprattutto mitigando le temperature estive;

– Che le opere di cui al menzionato progetto, comporterebbero altresì l’eliminazione del marciapiede di Viale Colombo, il quale sarebbe sostituito da un percorso pedonale;

–   Che tale soluzione non tutelerebbe affatto i pedoni, ma li esporrebbe al rischio di investimento, data l’immediata vicinanza della strada aperta al traffico veicolare;

– Che in realtà è necessario progettare con qualità, criterio e cura l’arredo urbano, tenendo conto delle diverse necessità di ogni utente, nella specie sia dell’automobilista come del pedone, adottando misure efficaci per proteggere i pedoni dagli infortuni;

– Che, in effetti, gli incidenti che coinvolgono pedoni, a differenza degli automobilisti, risultano avere più spesso un esito mortale;

– Che i bambini e gli anziani e le persone con disabilità, in qualità di pedoni, sono particolarmente esposti ai pericoli della strada;

C o n s i d e r a t o

– Che la legge nazionale n. 10 del 2013 dal titolo “norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, all’art. 7 punto 4, sancisce il divieto di abbattimento di “alberi monumentali e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani”, fatti salvi gli abbattimenti per casi motivati e improcrastinabili”,

– Che nel caso di specie non esisterebbe alcuna ragione, improcrastinabile che possa giustificare l’abbattimento degli alberi lungo Viale Colombo in Roseto degli Abruzzi, non potendo esser tale la realizzazione di un parcheggio per autoveicoli e/o la sistemazione di un marciapiede sulla pubblica via;

– Che l’opera programmata dall’amministrazione diametralmente opposto allo spirito della legge n. 10/2013 che tutela fortemente gli alberi e le aree verdi;

– Che, addirittura, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge n. 10/2013, il Comune dovrebbe provvedere a porre a dimora un albero per ogni neonato;

– Che, al contrario, nel caso di specie, a fronte dell’abbattimento degli alberi non vi sarebbe ripiantumazione alcuna all’interno dell’area comunale;

– Che, peraltro, gli Uffici comunali, redattori dei progetti di riqualificazione urbana della città, avrebbero dovuto concordare preventivamente con l’Ufficio Verde e Arredo Urbano, prima dell’approvazione del progetto esecutivo, i lavori da eseguirsi sul patrimonio verde della città;

– Che, in ogni caso, mancherebbe il nulla osta obbligatorio e vincolante di un agronomo del Corpo Forestale dello Stato;

– Che, in proposito, non è dato sapere se esiste una perizia preventiva o successiva di un agronomo incaricato dall’amministrazione comunale;

– Che non esiste una perizia di un agronomo (terzo) che possa valutare in modo disinteressato gli interventi relativi al taglio degli alberi;

– Che, evidentemente, risultano disattese anche le prescrizioni dell’art. 6 della legge n. 10/2013 “Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, non essendo state adottate misure finalizzate alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree anche per quanto riguarda l’informazione dei cittadini, (art. 6 comma 4): “I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, danno annualmente conto, nei rispettivi siti Internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell’acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico…”;

– Che, inoltre, la relazione tecnico illustrativa allegata al progetto in parola, secondo cui “le opere necessarie potrebbero pregiudicare la stabilità delle piante esistenti”, appare quanto mai sommaria, superficiale, nonché carente di motivazione;

– Che, invero, la Relazione Tecnica relativa alle indagini di stabilità deve contenere: 1) una descrizione della metodologia utilizzata e delle procedure operative; 2) una scheda della pianta (sottoscritta e datata dal rilevatore) che permetta di comprendere la situazione biomeccanica dell’albero (evidenziandone i punti critici) e di visualizzare la localizzazione degli eventuali punti di sondaggio (qualora l’albero sia stato verificato anche strumentalmente);

– Che soltanto laddove ricorrano esigenze di tutela dell’incolumità pubblica e sia dimostrato, tramite perizia redatta da un dottore in scienze forestali iscritto all’albo, lo stato di irrecuperabilità dell’esemplare o la sua morte, tenuto conto dei regolamenti vigenti a livello comunale, è possibile procedere all’abbattimento dell’esemplare;

– Che, inoltre, la Carta Europea dei diritti del Pedone, approvata dal Parlamento Europeo il 12 ottobre 1988, riconosce il diritto del pedone a vivere in un ambiente sano e a godere liberamente dello spazio pubblico nelle adeguate condizioni di sicurezza per la propria salute fisica e psicologica:

– Che il pedone ha diritto a vivere in centri urbani o rurali strutturati a misura d’uomo e non d’automobile, nonché a disporre di infrastrutture facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta;

– Che i bambini, gli anziani e i minorati hanno diritto a che la città rappresenti un luogo di socializzazione e non di aggravamento della loro situazione di debolezza;

c o n s i d e r a t o   a l t r e s ì

– Che, ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 3/2014, la Regione promuove la tutela ed il potenziamento delle aree verdi urbane e periurbane, costituite da parchi, giardini o altre superfici non classificate bosco e caratterizzate da vegetazione arborea e arbustiva;

– Che, ai sensi del medesimo articolo, la Giunta Regionale, di concerto con ANCI e UPI Abruzzo, istituisce un gruppo di lavoro, senza oneri a carico del bilancio regionale, che predispone uno schema di “Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde urbano” nel quale sono contenute disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nei comuni della Regione;

– Che l’art. 49 della L.R. n. 3/2014, sanziona quei Comuni che non adottano il suddetto “Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde urbano”, escludendoli dagli incentivi concessi con fondi pubblici per l’incremento ed il miglioramento del verde urbano e periurbano.

Tanto premesso lo scrivente Comitato, così come sopra rappresentato,

C H I E D E

che le istituzioni pubbliche, destinatarie del presente esposto, accertino quanto di loro competenza, assumendo le decisioni e le determinazioni conseguenti, ordinando la sospensione delle opere previste in esecuzione del progetto in parola, tenuto altresì conto dell’opportunità di procedere ad una semplice ma concreta opera di riqualificazione dell’intero marciapiede di Viale Colombo, anche e soprattutto al fine di garantire al pedone la massima sicurezza nella percorrenza del tratto.

Teramo, li 18.3,2016

Avv. Massimo Di Giacomantonio

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